Definizione di assicurazione
L'assicurazione è il trasferimento da un soggetto a un altro di un rischio. Il soggetto che trasferisce il rischio è l'assicurato, quello che se lo accolla è l'assicuratore. Un contratto di assicurazione è quindi una garanzia che un soggetto pone contro la possibilità che si verifichi un evento futuro e incerto che recherebbe un danno per il suo patrimonio o per la sua salute. L'esistenza di un contratto di assicurazione è vincolato alla non controllabilità dell'evento, nè da parte dell'assicuratore, nè da parte dell'assicurato. Questa non controllabilità viene chiamata alea di rischio. Tramite il contratto d'assicurazione si quantifica il danno che l'evento apporterebbe se si verificasse. Dopo questa operazione, la società assicuratrice si assume la gestione finanziaria dell'evento aleatorio, in cambio del versamento di un premio. Nel caso l'evento si verifichi, la compagnia verserà un capitale o una rendita, a seconda degli accordi che sono stati stipulati.
Dopo aver quantificato il danno, bisogna quantificare il premio: questa procedura viene effettuata tenendo alla base del computo i calcoli sulla probabilità che l'evento si realizzi. Gli elementi usati per questa valutazione sono innanzitutto tavole statistiche (attuariali), che valutano il profilo di rischio in base ai dati anagrafici e alla possibilità che si verifichi l'evento per la categoria a cui si appartiene. Sono questi dati a far sì che l'assicurazione di responsabilità civile auto per i giovani che, secondo le statistiche, sono più a rischio di incidenti stradali, sia più costosa. A integrare queste tavole statistiche, ci sono poi anche l'esperienza dell'impresa assicuratrice, attraverso le sue valutazioni, e quella del mercato nell'ambito di questo rischio, quindi le valutazioni delle altre compagnie assicurative.
Nel Codice Civile italiano sono due gli articoli (1882 e 1917) che definiscono il contratto assicurativo RCA. Il primo sancisce per la società assicuratrice l'obbligo di risarcire l'assicurato che ha subito un danno prodotto da un sinistro, dietro corrispettivo pagamento del premio. Il secondo sancisce invece l'indennità dell'assicurato nei confronti di incidenti e conseguenti danni causati a terzi, relativamente alla responsabilità dedotta nel contratto. Eccezione a questa indennità viene fatta qualora i danni procurati derivino da fatti dolosi.
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