L'estinzione della polizza
Fino a dicembre 2012, per l'estinzione della polizza era necessario prendere in considerazione i diversi tipi di contratto in base alla presenza o meno della clausola del tacito rinnovo. A partire dal 1° gennaio 2013, questa clausola è stata abolita da tutti i contratti di polizza e pertanto per stipulare un'assicurazione con una compagnia diversa da quella che si è utilizzata finora non è più necessario inviare la disdetta per procedere all'apertura di un nuovo contratto.
Quando si cambia compagnia assicurativa, bisogna consegnare alla nuova compagnia l'attestato di rischio, che si ottiene dalla vecchia compagnia. Questo documento contiene il riassunto dell'anno assicurativo appena trascorso, con gli eventuali sinistri, la classe di merito raggiunta e il costo del premio per l'anno successivo. L'attestato di rischio è un documento necessario per passare da una compagnia all'altra, quindi bisogna sempre calcolare i giorni necessari per la sua consegna, che di solito non sono mai più di 2 o 3. Senza l'attestato di merito, la nuova compagnia non può assicurarci, o lo può fare soltanto dalla categoria bonus malus 18, cioè la peggiore e quindi anche la più costosa. Per legge il vecchio assicuratore è comunque tenuto a rilasciare l'attestato (detto anche ATR) entro 3 giorni dalla scadenza della polizza.
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