L'invalidità permanente
L'invalidità permanente è una forma molto grave di danno fisico, causata, come nel caso dell'inabilità temporanea, da un infortunio o da una malattia. Affinché un danno possa essere configurato come invalidità permanente, deve essere irrimediabile e condizionare per sempre la vita dell'assicurato. Deve inoltre manifestarsi dopo l'infortunio, in modo da essere direttamente collegabile ad esso, e deve impedire all'assicurato lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa.
Per valutare l'entità dell'invalidità permanente, e calcolare il conseguente indennizzo, si usano delle tabelle istituzionali. Si occupano della redazione e dell'aggiornamento di queste tabelle l'Inail, l'istituto nazionale che si occupa di incidenti sul lavoro, e l'Ania, l'associazione che riunisce le compagnie di assicurazione. In esse, ad ogni tipo di menomazione fisica si attribuisce la valutazione percentuale della perdita della capacità lavorativa. Le menomazioni fisiche valutate in tabella possono essere di due tipi: anatomico e sensoriale. Quelle di tipo anatomico sono le menomazioni che investono il corpo e la sua capacità motoria, mentre quelle di tipo sensoriale sono quelle che investono e danneggiano i cinque sensi. Nel caso di menomazioni multiple, le percentuali di ciascuna di esse si sommano, e possono anche arrivare fino a un totale del 100%, che corrisponde a un'invalidità permanente totale. E' anche possibile essere colpiti da menomazioni non considerate esplicitamente in tabella. In quel caso si ricorre alla valutazione di un medico legale. Previa maggiorazione del premio da pagare, si può far valutare dalla compagnia assicurativa la specifica attività lavorativa dell'assicurato. In questo caso, e in caso di invalidità permanente, il risarcimento sarà in misura superiore a quella prevista in tabella. Quindi, si tratta di un'opzione attivabile da chi svolge attività ad alto reddito.
Le polizze a risarcimento dell'invalidità permanente possono anche prevedere una franchigia, calcolata allo stesso modo delle menomazioni, quindi in termini percentuali. Il meccanismo di risarcimento, in presenza di una franchigia, funziona nello stesso modo dell'inabilità temporanea. Quindi la percentuale prevista dalla franchigia va sottratta a quella causata dall'infortunio. Esemplifichiamo: se la franchigia è del 6% e l'invalidità è del 16%, il risarcimento sarà corrispondente al 10%. Invece, se l'invalidità è inferiore alla franchigia prevista dalla polizza, non ci sarà nessun risarcimento. Quindi se con una franchigia del 6%, il danno che si determina è del 3%, l'assicurato non sarà risarcito. In generale, comunque, la franchigia prevista dalle polizze non supera mai il 10%.
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