La legge sulla RCA
La responsabilità civile è una delle responsabilità giuridiche. In particolare, si tratta dell'insieme di leggi che regolano gli obblighi di un individuo che deve rispondere della lesione dell'interesse di un altro soggetto. L'interesse leso può riguardare la proprietà di una persona, la sua salute fisica o anche il suo onore.
La legge italiana definisce questo tipo di responsabilità nell'articolo 2054 del Codice Civile. È però solo nel 1969 con la legge 990 che la responsabilità civile viene applicata agli autoveicoli: viene infatti così stabilito che quando si guida un veicolo a motore ci si assume la responsabilità per tutti i danni che si possono causare durante questa attività.
La responsabilità civile (RC) è soggetta ad assicurazione obbligatoria: ogni veicolo negli spazi pubblici deve quindi circolare protetto da una polizza di assicurazione, che copra i danni causati a terze persone coinvolte in un eventuale sinistro fino ad un limite massimo, chiamato massimale. La legge individua tre diversi soggetti all'interno della polizza: il contraente (chi firma e paga la polizza) l'assicurato (chi è effettivamente tutelato dalla polizza) e i terzi coinvolti, loro malgrado, nell'eventuale sinistro. Per i danni causati a terzi, la compagnia d'assicurazione, previa la riscossione del premio assicurativo, si sostituisce all'assicurato al momento del risarcimento e provvede al pagamento dei danni causati. Una parte del premio riscosso dalla compagnia va come contributo al Servizio Sanitario Nazionale e la percentuale di questo contributo va specificata nella polizza.
La legge non stabilisce chi debba stipulare la polizza per l'automobile o per altri mezzi. Per questo motivo, essa generalmente include tutti quelli che conducono il veicolo: il proprietario, chi l'ha presa in affitto, in prestito o chi ne detiene l'usufrutto. Da un aggiornamento del 1992, la copertura vale anche per le persone trasportate nel veicolo assicurato. La responsabilità civile copre tutto il territorio italiano, gli stati dell'Unione Europea, Città del Vaticano e San Marino.
La legge stabilisce una soglia per il massimale, cioè il livello minimo che le compagnie d'assicurazione devono necessariamente garantire come risarcibile. Questa somma può essere alzata aumentando il premio. La legge prevede anche che la polizza non sia più operativa dal sedicesimo giorno successivo alla sua scadenza.
La legge del 1969 ha subito vari aggiornamenti e aggiustamenti, ed è poi stata definitivamente integrata e sostituita dal nuovo Codice delle assicurazioni private, entrato definitivamente in vigore nel 2007, che ha introdotto una serie di novità, tra le quali la più importante è quella del risarcimento diretto. Esso prevede che - nella maggior parte dei casi - ci si possa rivolgere alla propria compagnia d'assicurazione per ottenere il risarcimento in caso di sinistro, senza dover richiedere il pagamento dei danni alla compagnia della controparte.
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