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La procedura di risarcimento

Il nuovo codice delle assicurazioni ha nettamente cambiato le abitudini assicurative dei cittadini italiani. Prima si aveva diritto al risarcimento diretto soltanto nel caso in cui ci fosse un accordo tra le due parti coinvolte nel sinistro, che avveniva al momento dell'incidente e prendeva la forma della constatazione amichevole. In caso contrario, occorre rivolgersi all'assicurazione dell'altra persona, seguendo la procedura cosiddetta ordinaria.

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Oggi, la vecchia procedura si applica soltanto nei casi di incidenti più gravi, ovvero quelli che causino danni alle persone con invalidità permanente superiore al 9%. In tutti i casi, in seguito a un incidente si ha l'obbligo di avvisare in forma scritta la propria compagnia assicurativa entro 3 giorni dal fatto. Se si omette questa comunicazione, si rischia di perdere ogni diritto al risarcimento. È bene ricordare che questa denuncia del sinistro va fatta in qualunque caso, anche in quello in cui si sia convinti di non avere nessuna responsabilità nell'incidente.

Nel caso in cui si abbia un accordo sulle cause e sulle responsabilità del sinistro, le due parti compilano il CID, modulo di constatazione amichevole. Anche in mancanza di accordo, se l'assicurato rientra nelle condizioni stabilite dalla legge, può rivolgersi alla propria compagnia di assicurazione. Per ottenere il risarcimento diretto, l'incidente deve essere avvenuto sul territorio italiano, tra veicoli immatricolati in Italia e assicurati con compagnie italiane, se si è prodotta invalidità questa non deve superare il 9% e se è coinvolto un ciclomotore, deve essere stato immatricolato dopo il 2006.

Nel caso non siano rispettate queste condizioni bisogna ricorrere alla "vecchia" procedura ordinaria. I passi da seguire sono semplici. Innanzitutto occorre inviare via raccomandata con ricevuta di ritorno la richiesta di risarcimento alla compagnia assicurativa avversaria. La compagnia effettua un'analisi del sinistro, usando perizie, referti medici, testimonianze e fa un'offerta al richiedente del risarcimento. Essa può anche non formulare un'offerta: in questo caso dovrà motivare questa decisione di non garantire nessun risarcimento. Se il danneggiato accetta, l'assegno verrà inviato dall'assicurazione entro 15 giorni. Se non si giunge ad un accordo, l'assegno viene in ogni caso inviato e può essere accettato come acconto, salvo poi rivalersi contro la compagnia. Anche se l'assicurato non risponde, la compagnia di assicurazione ha comunque l'obbligo di inviare l'assegno di risarcimento.

Un'ultima osservazione da fare è che il risarcimento per un danno tutelato dalle polizze di responsabilità civile per l'auto cade in prescrizione dopo 2 anni. Se non si fa richiesta entro questo lasso di tempo, si rischia di perdere ogni diritto all'indennizzo. Anche i danni che sono conseguenza di sinistri causati da soggetti non identificati possono essere risarciti: esiste infatti un Fondo per le vittime della strada che ha la funzione di provvedere al risarcimento.

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