Quando l'assicurazione non paga il sinistro: rivalsa ed esclusione
Per rivalsa applicata ai contratti di assicurazione auto si intende il diritto che la compagnia assicuratrice ha, dopo aver risarcito il danno alla parte danneggiata, di chiedere un rimborso totale o parziale al proprio cliente, che ha causato l'incidente, in quanto questi ha violato le norme dei codici su citati e/o le condizioni indicate nel contratto.
Possono essere diversi i motivi per i quali viene applicata la rivalsa e sono i seguenti:
- guida in stato di ebbrezza e/o sotto l'effetto di stupefacenti o psicofarmaci;
- guida con patente scaduta e/o con revisione dell'auto scaduta;
- trasporto di un numero di passeggeri superiore a quello indicato sul libretto di circolazione;
- guida di una vettura sottoposta al fermo amministrativo;
- guida da parte di una persona non indicata nel contratto se si tratta di una polizza a guida esclusiva.
Casi in cui l'assicurazione non risarcisce
Andiamo ora a esaminare, nel dettaglio, quali sono i casi in cui l'assicurazione non risarcisce. Di seguito, un elenco delle varie situazioni che si possono venire a creare.
Responsabilità del conducente
Il caso più ovvio in cui la compagnia di assicurazione non paga il risarcimento è quello in cui il conducente, quindi il proprio cliente, è il responsabile dell'incidente. In questo caso, il proprietario dell'automobile deve pagare di tasca propria le spese del sinistro e il conducente, anche se si è ferito, non potrà avere alcun indennizzo.
Assicurazione scaduta e incidente con auto priva di assicurazione
Un altro caso in cui non c'è risarcimento da parte della compagnia, è quando il proprio assicurato fa un incidente il 16° giorno successivo alla scadenza della polizza senza averla rinnovata.
Anche in questa situazione, quindi, il proprietario dell'auto dovrà risarcire i danni causati. La vittima dell'incidente, però, può ottenere il risarcimento dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada che poi andrà a rivalersi sul responsabile del sinistro che non ha rinnovato la polizza.
Incidenti falsi e tra familiari
Quando una compagnia di assicurazione riceve la denuncia di sinistro, provvede a fare tutta una serie di accertamenti per verificare, con apposite perizie, se la dinamica dell'incidente descritta nella denuncia è vera e se i punti di scontro indicati, tra le auto e/o con eventuali ostacoli tipo muri e altro, siano esatti.
In caso ci siano delle anomalie e i dati non corrispondono, la compagnia respinge la richiesta di risarcimento dichiarando che si tratta di un falso incidente. In questo caso, il proprietario della vettura può fare ricorso e intentare una causa contro la compagnia di assicurazione per far riconoscere i propri diritti.
Nel caso, invece, di incidenti tra soggetti legati da vincoli di parentela fino al terzo grado, l'assicurazione non copre i danni alle cose ma solo alle persone. Per fa sì che questa regola venga applicata, però, i parenti devono essere conviventi o a carico. I danni fisici, invece, devono essere sempre risarciti.
Guida sprovvisti di cintura di sicurezza
Quando il conducente, non responsabile del sinistro, non indossa la cintura di sicurezza, la compagnia di assicurazione può decidere di non pagare il risarcimento, o di farlo in forma ridotta. Questo perché, ovviamente, ogni compagnia pretende che il proprio cliente adotti uno stile di guida prudente per sé e per gli altri proprio per evitare incidenti.
Guida da parte di un minorenne o di una persona priva di patente
È facilmente comprensibile che, se alla guida dell'auto che causa il sinistro c'è un minorenne o una persona priva di patente, l'assicurazione non risarcirà i danni causati. Verranno pagati solo i danni alle persone ma, successivamente, la compagnia andrà a rivalersi sul proprio cliente.
Incidente con auto non identificabile
Non può essere presentata domanda di risarcimento neanche nel caso particolare in cui il sinistro sia provocato da un'auto che, dopo l'incidente, fugge senza lasciare i propri dati. La persona danneggiata, però, può chiedere di essere risarcito dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada.
Mancanza della relazione di incidente
La relazione di incidente è un documento compilato dalle Forze dell'ordine intervenute subito dopo l'incidente ed è consultabile da entrambe le parti coinvolte nel sinistro, dietro richiesta e pagamento di un'imposta di bollo.
In questa relazione l'assicurato può trovare tutte le informazioni di cui ha bisogno per preparare la domanda di risarcimento danni. Secondo la normativa, la relazione dell'incidente deve essere rilasciata entro 120 giorni dalla data del sinistro.
Disguidi burocratici
Come è facile prevedere, ci possono essere ritardi nel risarcimento dei danni anche per problemi di natura burocratica. Può accadere che una pratica vada smarrita oppure che il liquidatore sia temporaneamente assente. Si consiglia, in questo caso, di sollecitare la compagnia assicurativa affinché la pratica venga accelerata.
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