I requisiti dell'assicurazione
Sono due i requisiti su cui si poggia la validità di qualsiasi contratto di assicurazione, sia che tuteli dai danni di un incidente, sia che riguardi la vita dell'assicurato (quindi a prescindere dal ramo assicurativo nel quale si situa). Si tratta dell'onerosità e dell'aleatorietà. Che un'assicurazione debba essere onerosa significa che il contratto assicurativo ha come premessa necessaria il pagamento di un premio. Soltanto attraverso il versamento di un premio, infatti, la compagnia di assicurazione può assumersi il rischio previsto dalla polizza. In pratica, il contratto di assicurazione esiste proprio in quanto il consumatore paga una quota dell'assicuratore affinché questi prenda in carico il rischio di un evento infausto. Non esiste assicurazione senza il pagamento di un premio. Aleatorietà vuol dire che nessuno dei due soggetti in gioco nel contratto di assicurazione (assicuratore e assicurato) deve poter prevedere con certezza il verificarsi dell'evento considerato a rischio. Anche di questo aspetto la motivazione è abbastanza intuitiva: se il consumatore o la compagnia potessero prevedere l'evento - ad esempio un incidente - il rischio diventerebbe una certezza, annullando i vantaggi di una o dell'altra parte dal contratto assicurativo. La polizza viene sempre stipulata in un momento in cui entrambe le parti possono solo fare dei calcoli di probabilità e conseguente opportunità o meno di procedere: comunque nessuna delle due parti può ragionevolmente essere certa che l'evento contro cui ci si assicura avrà luogo.
È proprio questa non controllabilità del futuro che ha permesso alle assicurazioni di svilupparsi e che conferisce loro un significato. Secondo alcune recenti sentenze (e in conformità con le prescrizioni della Comunità Europea), esiste una terza condizione, che è quella della reciprocità tra l'assicurato e l'assicuratore. Una pronuncia del giudice di pace il 27 novembre del 1999 definiva nullo qualunque contratto che consentisse al solo assicuratore la facoltà di recedere in caso di sinistro. Questo avviene in quanto il rapporto tra assicuratore e assicurato è stato assimilato a qualunque altro tipo di rapporto consumatore - fornitore di un bene. Per quanto riguarda questa terza condizione, essa non invalida tutto il contratto ma solo ed esclusivamente la clausola che la prevede.
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