Guida sotto effetto di medicine
19 dic 2011 | 3 min di lettura | Pubblicato da Christian T.
Medicine, alcol, stupefacenti. La copertura assicurativa
Mettersi alla guida in perfetto stato è una premessa imprescindibile per tutti i conducenti. Evitare di bere un bicchiere in più, è sicuramente azione da compiere. Ma non è solo l'alcol a influire sulla guida ed essere la causa di sensi rallentati e riflessi poco reattivi.
Tra le sostanze non vietate dalle legge, oltre a vino, birra e superalcolici, ci si dimentica spesso degli effetti collaterali dei medicinali, di cui si intensifica la somministrazione alle prime influenze invernali. Da una ricerca dell'Osservatorio sui Servizi di Linear Assicurazioni, emerge una fotografia frastagliata della conoscenza del rischio dei farmaci sulla guida. I giovani tra i 18 e i 24 anni in particolare sono la categoria più all'oscuro del problema.
Mentre le più informate sugli effetti collaterali dei medicinali che influenzano il conducente sono le donne adulte, che rispettano le tempistiche di attesa e posologia indicate sul bugiardino, il foglio informativo presente nelle confezioni. L'attenzione di solito viene risposta sugli antistaminici, di cui fanno ampio uso gli oltre 10 milioni di italiani che soffrono di allergie e che spesso determinano una forte sonnolenza, un fattore di grave rischio, considerando che un incidente su cinque è causato da colpi di sonno improvvisi. Un guidatore su sette, consapevole di tali rischi, preferisce rischiare mettendosi al volante. Ma ansiolitici e antinfiammatori, di comune uso, possono comunque influire sul sistema nervoso e quindi bisogna prendere le dovute contromisure.
Il diritto di rivalsa della compagnia
In caso di sinistro con accertata guida in stato di ebbrezza, in qualsiasi modo causata, la compagnia può rifarsi sull’assicurato per il risarcimento delle somme liquidate ai danneggiati. È quanto più comunemente previsto nelle polizze ed è stato anche ribadito lo scorso maggio dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 11373). La corte Suprema ha confermato che la copertura assicurativa è prevista solo in caso di circolazione stradale, anche di una persona diversa dall’assicurato, in uno stato psicofisico non alterato e quindi cosciente. Le assicurazioni possono rivalersi sul guidatore non “consapevole” in caso abbia provocato un incidente con danni.
Allora, per evitare tali situazioni, è bene prevedere nel contratto una clausola di Rinuncia alla rivalsa da parte della compagnia per guida in stato di alterazione psicofisica. L'integrazione al premio è di qualche decina di euro e potrebbe essere di due tipi: rinuncia totale o parziale.
La rinuncia totale impone alla compagnia di rinunciare a rivalersi per l’intero importo liquidato a terzi per danni fisici o materiali; quella parziale, detta anche “limitazione della rivalsa”, permette alla compagnia di rivalersi sull'assicurato fino a una certa cifra prestabilita, oltre la quale non richiede altro importo. Le garanzie di rinuncia alla rivalsa per guida in stato di ebbrezza e per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e di altri medicinali non sono sempre abbinate in un’unica opzione integrativa della garanzia Rc auto.
Infine, è utile sottolineare che queste estensioni, se mettono al riparo il guidatore da rivalse economiche, non escludono ovviamente i risvolti penali e le eventuali sanzioni previste dalla legge.
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