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Il rifiuto a contrarre

27 ago 2012 | 3 min di lettura | Pubblicato da Christian T.

assicurazione sharing

L’assicuratore può rifiutarsi di rinnovare la polizza assicurativa a causa del mutato indice di sinistrosità, ma deve informare l’assicurato del diverso premio richiesto per la rinnovazione del contratto. Per comprendere se una compagnia può rifiutarsi di emettere una polizza bisogna fare un passo indietro e chiedersi se esista in Italia l’obbligo del professionista di contrarre e su quale base.

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In generale tale obbligo esiste solo per i settori con società in monopolio, ma le eccezioni sono frequenti a seconda del settore merceologico e dei servizi offerti. In particolar modo, le compagnie assicurative italiane sono sostanzialmente obbligate a stipulare un contratto di assicurazione sulla responsabilità civile per l’auto, senza alcuna discriminazione territoriale, di età o di provenienza assicurativa. In altri termini, una compagnia non può legittimamente rifiutarsi di contrarre una polizza rc auto perché il potenziale cliente è troppo giovane/anziano, perché proviene da zone d’Italia a maggiore incidenza di sinistri o ancora perché è un ex cliente di altra compagnia assicurativa concorrente oppure perché porta con sé una classe di bonus / malus non positiva.

A sancire questo principio è il Codice delle assicurazioni private (decreto legislativo n. 209/2005), che al Titolo X, rubricato “Assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti”, all’articolo 132, “Obbligo a contrarre”, stabilisce al comma 1 che “le imprese di assicurazione sono tenute ad accettare, secondo le condizioni di polizza e le tariffe che hanno l’obbligo di stabilire preventivamente per ogni rischio derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, le proposte per l’assicurazione obbligatoria che sono loro presentate, fatta salva la necessaria verifica della correttezza dei dati risultanti dall’attestato di rischio, nonché dell’identità del contraente e dell’intestatario del veicolo, se persona diversa”. Quindi l’unica discrezionalità sta nella possibilità di effettuare un controllo su attestati e mezzi per vedere se è tutto in regola.

A suffragare il principio normativo è stata una recente sentenza della Corte di Giustizia Europea, che ha respinto il ricorso con cui la Commissione Europea aveva chiesto la condanna dell’Italia che nella propria norma di riferimento prevede proprio l’obbligatorietà per le compagnie di assicurazione a dover contrarre. La pronuncia si è resa utile e necessaria perché alcune imprese assicuratrici erano state sanzionate dall’Isvap sulla base della contestazione della violazione dell’obbligo a contrarre su alcuni territori e alcuni profili con rischio maggiorato.

Pertanto, tirando le fila del discorso, una compagnia assicurativa non può rifiutarsi di emettere una polizza, con atteggiamenti discriminatori sulla base della provenienza del cliente, il suo livello di rischio, la sua età o altri elementi ulteriori, ma solo svolgere un check formale.

Dal punto di vista dell’assicurato ci sono invece diverse strade da poter percorrere in prossimità dello scadere della polizza. Le compagnie assicuratrici devono informare preventivamente l'assicurato sulla data di scadenza e sull'eventuale aumento richiesto. Se la compagnia non ha comunicato un aumento del premio, significa che esso resta invariato e nel caso di contratti a tacito rinnovo si proseguirà nel rapporto. Se la comunicazione non avviene, l'assicurato dovrà ricevere lo stesso importo del premio pagato l'anno precedente. In caso di rifiuto da parte della compagnia, il cliente può ottenere un risarcimento rivolgendosi al giudice di pace.

Chi invece decide di cambiare compagnia assicuratrice può farlo anche all'ultimo minuto se la compagnia non ha comunicato entro 60 giorni dalla scadenza l'aumento richiesto o se questo aumento supera il tasso di inflazione programmata.

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