Attenti ad andare in macchina con guidatore "brillo"
27 set 2024 | 3 min di lettura
Le sentenze della Cassazione sono importanti non solo in tema di sicurezza ma anche per quanto concerne l'Rc auto. Un esempio arriva dalla pronuncia della Corte di Cassazione che, con l’ordinanza n. 24.920 pubblicata il 17 settembre 2024 soffermandosi sul portato normativo dell’Art. 1227 del Codice Civile, ha dimezzato il risarcimento del trasportato se accetta di lasciar guidare un ubriaco.
Il caso
La pronuncia trae spunto dal caso di un passeggero di un veicolo che chiamava in causa la compagnia del vettore ai sensi dell’art. 141 del Codice delle assicurazioni private dopo aver riportato lesioni a seguito di un sinistro da circolazione stradale.
Il tribunale e la Corte d’Appello hanno attribuito alla vittima un concorso di colpa del 50: questo perché ha accettato di lasciarsi trasportare da persona di cui era evidente lo stato di ebbrezza. Contro le sentenze di merito, il soccombente è ricorso in Cassazione ma i motivi sono stati dichiarati improcedibili dalla Suprema Corte a conferma delle sentenze di primo e secondo grado.
Le ragioni del passeggero
Il trasportato ha eccepito in Cassazione che non era stato provato che il sinistro fosse stato provocato dallo "stato di alterazione psico fisica" causato da un tasso alcolemico elevato del guidatore, invece che da altre cause. Secondo il passeggero nessuna prova dimostrava che "lo stato di ebrezza del conducente fosse così evidente da essere colto dal trasportato per consentire di valutare, secondo i principi di sicurezza e cautela, i possibili rischi per considerare la possibilità di non salire in auto per evitare eventuali pericoli"
La causa
In Italia, spiega la suprema corte, il trasportato è tutelato dall’art. 141 del Codice delle assicurazioni private che prevede sempre e comunque un risarcimento a suo favore indipendentemente dalla dinamica e dalle responsabilità dei conducenti che sostiene: "Salva l’ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro, a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro".
Rispetto alla graduazione di eventuali responsabilità del trasportato il riferimento è ancora all'art. 1227 del Codice Civile che riporta: "Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze che ne sono derivate. Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza".
Corte di Cassazione, conclusioni e motivazioni
La Corte ha concluso che il grado di colpa del passeggero che accetta di salire in auto come trasportato su un veicolo guidato da un conducente in stato di ebbrezza è un "apprezzamento" che va riservato ai soli giudici di merito in base all’istruttoria svolta, ed è, evidentemente, insindacabile dai giudici di legittimità.
"La materia dell’assicurazione Rc auto - scrive la Cassazione - è armonizzata a livello comunitario dalla Direttiva 2009/103/CE del 16 settembre 2009. Il XXIII Considerando di tale Direttiva ricorda che obiettivo del legislatore comunitario è includere tutte le persone trasportate nei benefìci assicurativi (salvo ovviamente il caso di circolazione consapevole su un veicolo di provenienza illegale), e che questo obiettivo verrebbe posto a repentaglio se la legislazione nazionale o qualsiasi clausola contrattuale contenuta in un contratto di assicurazione escludesse dalla copertura assicurativa i passeggeri che erano a conoscenza, o avrebbero dovuto essere a conoscenza, del fatto che il conducente del veicolo era sotto gli effetti dell’alcol o di altre sostanze eccitanti al momento dell’incidente".
Alla medesima conclusione si giunge, secondo la suprema Corte, l medesimo considerando che "un passeggero non è solitamente in grado di valutare in modo adeguato il livello d’intossicazione del conducente" e che "l’obiettivo di dissuadere i conducenti dall’agire sotto gli effetti dell’alcol non si raggiunge riducendo la copertura assicurativa dei passeggeri vittime di incidenti automobilistici».
Resta salva, però, la responsabilità dei passeggeri di veicoli condotti da persone in stato di ebbrezza “secondo la legislazione nazionale applicabile, nonché il livello del risarcimento per danni in un incidente specifico”.