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Accordo fra Aiba e Sna

24 set 2012 | 4 min di lettura | Pubblicato da Christian T.

assicurazione sharing

Collaborazione tra agenti e broker, i vantaggi per i clienti

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Maggiore collaborazione tra agenti e broker per migliorare il servizio al cliente. Il 12 settembre è stato firmato un protocollo d'intesa tra  l'Aiba (associazione italiana broker di assicurazioni e riassicurazioni) e Sna (sindacato nazionale agenti) che punta a distendere i rapporti tra le due figure ed evitare problemi e contestazioni da parte dei clienti. Un accordo necessario visto che ormai quasi un quarto dei premi raccolti dai broker passa dalle agenzie, ovvero il broker non contatta la compagnia ma un suo rappresentante per poi offrire la polizza giusta all'assicurato. Con questo “doppio rapporto” intermediario-agente agente-compagnia erano frequenti problemi di gestione dei premi e di trasparenza del contratto.

È stato allora previsto un modello di "lettera di collaborazione standard" che permette di superare queste “rigidità”.

L'agente è la compagnia

Facciamo però un passo indietro, perché agenti e broker di fronte al cliente sembrano essere due figure simili se non uguali, appaiono indistintamente come intermediari tra compagnia e assicurato ed emissori di polizza. Ma la legge e i regolamenti distinguono bene le due figure, per attività e doveri nei confronti delle parti.

L'agente lavora per la compagnia (monomandatario) o le compagnie assicurative (plurimandatario) e ne colloca i prodotti (vita, previdenza, danni etc.) per i quali ha ricevuto un mandato dalla società. Questa la definizione generica. Il codice civile entra nello specifico. Col contratto di agenzia una parte assume questo incarico di promuovere, per conto dell'altra, la conclusione di contratti. E lo farà stabilmente, cioè con una struttura e in modo non temporaneo, sotto retribuzione e in una zona determinata e circoscritta.

Questo mandato viene fatto per contratto scritto, in modo che il consumatore sappia fin dove l'agente può spingersi per nome della compagnia. Gli agenti possono infatti modificare e risolvere i contratti conclusi con il cliente e agire in giudizio in nome dell'assicuratore, per le obbligazioni dipendenti dagli atti compiuti nell'esecuzione del loro mandato. Poi, questi poteri, si possono ampliare o restringere in base agli accordi. I risvolti pratici del fatto che l'agente rappresenta l'impresa sono per esempio l'obbligatorietà per l'assicurato di comunicare un sinistro indifferentemente alla compagnia o all'agente.

Il broker è un libero professionista al servizio del consumatore

Diverso è il ruolo del broker, che agisce su incarico del cliente e cerca la migliore soluzione tra le varie offerte. A definirne l'attività questa volta è il codice delle assicurazioni: un professionista che collega imprese e persone/persone giuridiche assistendoli nella firma, nella gestione e nell'esecuzione del contratto. Meglio specificata ancora dal Regolamento Isvap n. 5 del 16/10/2006 intermediari che agiscono su incarico del cliente e che non hanno poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione o di riassicurazione.

Quindi: l'agente lavora per la compagnia e ne è l'alter ego, il broker è un intermediario che mette in collegamento assicurazione e assicurato, e che lavora nell'interesse del secondo. Ci si potrebbe confondere in questo caso con l'agente plurimandatario, che magari offre prodotti di compagnie diverse, ma, appunto, lavora sempre e solo a nome dell'impresa e non del cliente.

A questo punto, quali vantaggi porta il protocollo Aiba-Sna?

Il broker opera rappresentando il cliente (sulla base di una nomina scritta a gestire l’intero programma assicurativo, sia su specifico incarico per la negoziazione di singoli affari) ed è libero di proporre all’agente rischi da assicurare. Con il protocollo il mediatore diventa totalmente responsabile verso l’agenzia dei premi incassati e riconosce di esserne semplice depositario fino alla rimessa, trattenendo per sé le provvigioni. Entro 10 giorni dall’incasso ci sarà la rimessa a condizione che vi sia un accordo di collaborazione ratificato dall’impresa madre; in caso di accordo non ratificato, ma comunicato all’impresa per iscritto, il versamento del premio avviene entro 5 giorni dall’incasso. Se il broker interverrà su polizze gestite direttamente dall’agente e salvo patti contrari, non prenderà alcuna provvigione. Questi rapporti hanno in passato creato conflitti, finendo nelle aule dei tribunali. Ora i patti sono chiari.

L’attività del broker è regolata da uno specifico accordo sottoscritto con l’agente, presso il quale il broker ha collocato il contratto. Nel caso di fine del mandato agenziale, subentro di altro agente per gestire il portafoglio dell’agenzia e il trasferimento parziale delle polizze ancora in vigore, l’accordo tra broker e l’agente cessato, ratificato dall’impresa in base all’articolo 118 del Codice delle assicurazioni, oppure comunicato all’impresa, è valido per il nuovo agente che subentra, fino alla scadenza naturale o per almeno un anno a seguire. Dopo tale termine l’agente sarà libero di svincolarsi dal broker, di conseguenza quest’ultimo avrà diritto di trasferire il portafoglio a un’altra compagnia. In questo modo si mantiene la continuità lavorativa da un lato e quella contrattuale per il cliente, che evita le sorprese di un nuovo accordo.

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