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Assicurazione auto viaggi estero

1 ago 2011 | 3 min di lettura | Pubblicato da Christian T.

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In viaggio all’estero, purché assicurato

Polizza viaggio: sconti fino al 20%
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In gita oltre confine in sella alla propria moto, attraversare l’Europa in camper con gli amici o la famiglia, andare in vacanza fuori dall’Italia alla guida della propria auto. Prima di mettersi in viaggio per recarsi all’estero con il proprio veicolo è importante verificare se la propria assicurazione auto è valida. Non tutte le polizze, infatti, si estendono agli altri Paesi e non tutte le nazioni condividono le stesse regole. Nei Paesi dell’Unione Europea e negli Stati di Norvegia, Islanda, Svizzera, Croazia, Principato di Monaco, Liechtenstein, la copertura assicurativa italiana è valida e i veicoli assicurati in Italia possono circolare liberamente. Negli altri Paesi, vigono invece due tipi di sistemi: con o senza carta verde.

Gli Stati aderenti alla Convenzione Internazionale per la Carta Verde estendono al proprio territorio la validità della copertura assicurativa stipulata in Italia. Si tratta di Albania, Andorra, Bielorussia, Bulgaria, Bosnia Erzegovina, Iran, Israele, Macedonia, Marocco, Moldavia, Romania, Serbia e Montenegro, Tunisia, Turchia e Ucraina.

La carta verde è il certificato di assicurazione internazionale che permette a un veicolo di entrare e di circolare in un paese estero essendo in regola con l’obbligo dell’assicurazione RCA (Responsabilità Civile Auto). I residenti in Italia possono richiederla al proprio assicuratore che di solito la rilascia gratuitamente. Se l'automobilista non ha con sé una carta verde valida, può comunque recarsi all’estero con il proprio mezzo, ma deve acquistare alla frontiera del Paese che intende visitare un'apposita polizza temporanea, altrimenti non sarà autorizzato a circolare. Allo stesso modo tale polizza può essere rilasciata solo per l'ingresso e la circolazione in Italia di autoveicoli immatricolati in Paesi esteri non appartenenti allo Spazio Economico Europeo.

Bisognerà dunque stipulare una polizza temporanea con una compagnia di assicurazione locale, valida anche solo per il periodo di permanenza o, in alternativa, rivolgersi agli uffici diplomatici in Italia dei Paesi che si vogliono visitare, chiedendo se è possibile stipulare un contratto prima della partenza.

Il consiglio però è di munirsi delle carta verde, perché la polizza di assicurazione temporanea da acquistare alla frontiera è molto più costosa.

Un’idea dei prezzi arriva dal tariffario italiano applicato alle auto che entrano nel nostro Paese: una polizza costa 115 euro per 15 giorni di validità e sale fino a 385 euro per 6 mesi di circolazione, cifre simili si pagano per i rimorchi da campeggio.

Per le moto si scende a 95 euro per il periodo più breve fino a 240 per metà anno. Per gli autocaravan si può arrivare a spendere ben 1.420 euro (dati UCI, Ufficio Nazionale Assicurazione).

Cosa succede nella malaugurata ipotesi di sinistri avvenuti all’estero con il sistema della carta verde?

Chi ha subito un danno all'estero in uno degli Stati del sistema carta verde da un veicolo immatricolato in uno dei Paesi dello Spazio Economico Europeo (Unione Europea più Islanda, Liechtenstein e Norvegia) può avvalersi della particolare procedura prevista dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private) - Capo V - Articoli 151 e seguenti.

Per individuare l'assicuratore estero del veicolo che ha provocato l'incidente e il mandatario per la liquidazione dei sinistri nominato in Italia dall'assicuratore estero, occorre scrivere all'Isvap - Via del Quirinale, 21- 00187 Roma inviando: un fax al numero 0642133730 oppure  un messaggio e-mail all'indirizzo centroinformazioni@isvap.it.

Se l'assicuratore estero, o il mandatario per la liquidazione dei sinistri nominato in Italia, entro tre mesi dalla richiesta di risarcimento non hanno fornito una risposta motivata a tale richiesta di risarcimento, il danneggiato può chiedere l'intervento di Consap gestione F.G.V.S. (Via Yser, 14 - 00198 Roma - Fax 0685796334 - www.consap.it), quale organismo di indennizzo nazionale.

Chi ha subito un danno in uno dei Paesi dello Spazio Economico Europeo da un veicolo non identificato, o di cui risulti impossibile entro due mesi dal sinistro identificare l'assicuratore, può rivolgere la propria richiesta di risarcimento sempre alla Consap.

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