RC auto: risarcimenti e lesioni
17 nov 2014 | 4 min di lettura | Pubblicato da Christian T.
Novità per i risarcimenti legati a lesioni e altri tipi di danno
Lesioni gravi, lesioni lievi, danno morale, biologico, edonistico. I risarcimenti legati a sinistri sono in continua evoluzione normativa e giurisprudenziale e non si fa in tempo a emanare una tabella che quantifichi i danni che i giudici, di qualsiasi rango, introducono ulteriori elementi di interpretazione e applicazione della legge. Anche perché le cause civili e non sono sempre numerosissime.
Risarcimenti per piccole lesioni, c'è l'ok della Corte costituzionale
È stata da poco depositata la pronuncia 235/2015 della Corte Costituzionale che ha rigettato le questioni proposte dalle ordinanze di alcuni giudici di pace di tutta Italia relative alla possibilità di ottenere un risarcimento personalizzato a partire dalla tabelle ministeriali. L'articolo di cui si chiedeva la legittimità costituzionale è il 139 del D.lgs. 209 del 7.9.2005 (Codice delle Assicurazioni Private).
Le questioni: violazione del principio di uguaglianza per il trattamento peggiorativo dei danneggiati, impossibilità di liquidare il danno morale con le tabelle di legge e di personalizzare adeguatamente il risarcimento.
Indennizzi certi ma poco flessibili
Il punto è che esistono tabelle che quantificano il risarcimento per piccole lesioni da incidenti, che se da un lato aiutano i giudici (e le compagnie assicurative) a quantificare i danni, dall'altro vincolano gli importi e non si “adattano” perfettamente ai singoli casi.
Alla mancanza di flessibilità la Consulta contrappone la possibilità dei giudici di aumentare di un quinto il risarcimento per danno biologico. La loro vincolatività si inserisce in un contemperamento di interessi: quello di ottenere l’integrale risarcimento da parte dei danneggiati e quello generale collettivo ad avere costi sostenibili dei premi Rc Auto. Un sistema che va bene per piccole lesioni, ma per le macro è tutta un’altra storia.
Da tempo si dibatte infatti sull'opportunità di introdurre tabelle per grandi lesioni. Diversi sono stati gli “stop and go” di Governo e Parlamento. Le assicurazioni ovviamente spingono in questa direzione. “Se verranno approvate, ci sarebbe un' ulteriore riduzione dal 3% al 5% sulla quale ci siamo impegnati" dichiarava a luglio il presidente dell’Ania, Aldo Minucci. Ma lo scetticismo nasce anche dal fatto che l'introduzione dell'indennizzo diretto e di altre novità degli ultimi anni non ha portato alla riduzione auspicata delle tariffe per gli automobilisti.
Tornando alla decisione della Corte Costituzionale, nessuna violazione del principio di uguaglianza (art. 3 Cost.): perché se è vero che i risarcimenti da incidente stradale sono più vincolati nella quantificazione, sono anche più sicuri grazie ai meccanismi predisposti dall’ordinamento.
Arriviamo poi alla mancanza di risarcibilità del danno morale e impossibilità di personalizzare l'indennizzo. Questo limite viene contemperato dalla possibilità del giudice di aumentare fino a un quinto il valore presente in tabella. Ma qui si aprono diversi scenari, perché nel danno morale si inseriscono una serie di diritti “nuovi” come quello edonistico un tempo non individuati e quindi non quantificati.
A proposito di ”danni”, non è possibile la duplicazione dei risarcimenti
Esistono molti tipi di danno, ma tutti comportano il risarcimento alla persona che ne ha subito le conseguenze. Superficialmente, il danno morale racchiude tutti quelli di natura non patrimoniale che di solito “offendono” la persona. Il danno biologico colpisce la salute, considerata un diritto fondamentale dell'individuo dalla Costituzione (art. 32) e tutelata sia nel suo aspetto fisico sia in quello psichico. Il danno esistenziale si riflette sulla libertà di scelta della persona, che subendo il danno è obbligata a condurre la sua vita in modo diverso da quanto intendeva. Infine il danno edonistico e la recente sentenza della Corte di Cassazione civile (n. 5491 dell’8 luglio 2014) che ha rigettato il ricorso dei genitori di un ragazzo deceduto a seguito di un incidente stradale che avevano agito per chiedere il risarcimento di tutti i danni subiti.
Secondo la Cassazione, “il carattere unitario della liquidazione del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. preclude infatti la possibilità di un separato ed autonomo risarcimento di specifiche fattispecie di sofferenza patite dalla persona ecc.), che costituirebbero vere e proprie duplicazioni risarcitorie, fermo restando, però, l’obbligo del giudice di tenere conto di tutte le peculiari modalità di atteggiarsi del danno non patrimoniale nel singolo caso, tramite l’incremento della somma dovuta a titolo risarcitorio, in sede di personalizzazione della liquidazione”.
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