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Novità per RC e liberalizzazioni

6 apr 2012 | 4 min di lettura | Pubblicato da Christian T.

Dopo un travagliato passaggio parlamentare sul decreto legge liberalizzazioni n. 1 del 2012, da gennaio alla legge di conversione di marzo di acqua sotto i ponti ne è passata. Uno dei capitoli che ha subito più modifiche è stato proprio quello relativo all’Rc auto. Una mini-riforma per cercare di arginare il fenomeno del caro-polizza.

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Novità: tariffa livellata e lesioni lievi da dimostrare

Tariffe “livellate” tra Nord e Sud all’interno della stessa categoria. È questa forse l’innovazione più rilevante del pacchetto. “Per le classi di massimo sconto, a parità di condizioni soggettive ed oggettive, ciascuna compagnia di assicurazione deve praticare identiche offerte“.

La nuova norma, spesso lanciata e a torto dai media come “Tariffa unica nazionale”, tradotta stabilisce invece che l’assicurato appartenente alla classe di massimo sconto pagherà la stessa cifra per lo stesso veicolo sia che sia residente a Como o a Napoli. Bisognerà capire se la stessa classe di merito è riferita anche alla stessa Compagnia visto che ogni società adotta classi interne, anche più meritorie, ma che le altre quasi mai riconoscono. Probabilmente si valuterà  anche la composizione dell’attestato di rischio degli ultimi 5 anni. Resta allora la domanda: quali parametri si considereranno per definire condizioni oggettive e soggettive oltre alla residenza e alla classe di merito/attestato di rischio?

L’effetto, comunque, più che la riduzione generalizzata delle tariffe, sarà il loro livellamento tra Nord e Sud, mettendo in conto che si abbasseranno le alte e si alzeranno quelle che oggi sono più basse, di solito nelle province del Nord.

Addio poi agli indennizzi per i danni fisici lievi, il classico colpo di frusta, che non saranno dimostrati con un “accertamento clinico strumentale obiettivo”, richiesta questa pervenuta dall’Ania, associazione che riunisce le compagnie. Da verificare se il certificato medico deve essere accompagnato da una radiografia/risonanza magnetica o se rientrino anche strumentazioni e test ulteriori.

Modifiche e addii

Il principale abbandono è stata l’amletica scelta prospettata nella prima versione del decreto legge: riparazione del danno in una carrozzeria convenzionata o risarcimento per equivalente in denaro ma ridotto del 30%?

Oggi, dunque, nel caso di danni a cose i clienti potranno scegliere liberamente il risarcimento in forma specifica o l’indennizzo, senza che questo venga decurtato. La richiesta di modifica è arrivata dalle associazioni dei consumatori, che paventavano l’abolizione di una libertà di scelta del cittadino di rivolgersi al proprio meccanico di fiducia, e da quelle rappresentative dei carrozzieri che hanno temuto di dover lavorare a prezzi troppo scontati decisi in modo univoco dalle compagnie.

È stato introdotto poi l’obbligo, in caso di sinistro, di tenere il mezzo danneggiato a disposizione della compagnia per almeno due giorni lavorativi. Una stretta a quei cinque giorni prospettati all’inizio e, dunque, tempi stringenti per le assicurazioni che o dovranno efficientare i processi delle perizie interne o finiranno con non riuscire a fare in tempo i controlli.

Altri sconti “significativi” (altra novità) ma non meglio qualificati potranno arrivare nel caso in cui l’assicurato acconsenta a installare una scatola nera che registri l’attività del veicolo. Una possibilità già permessa dall’attuale normativa, che ha stentato a decollare anche a causa dei costi di disinstallazione a carico dei clienti. Oggi la legge ha fatto chiarezza e ha stabilito che tutti i costi connessi all’installazione, disinstallazione, sostituzione, funzionamento e portabilità devono essere a carico delle compagnie. C’è da capire se per questo le tariffe aumenteranno, magari anche per chi la scatola non ce l’ha, e quali tipi di box satellitare saranno omologati.

Conferme, resta l’ispezione del veicolo

L’impianto di contrasto alle frodi è rimasto sostanzialmente lo stesso. Le compagnie potranno chiedere di visionare il veicolo prima della sottoscrizione e in cambio dovranno applicare un premio ridotto.

Ai contrassegni cartacei attuali, saranno sostituiti quelli digitali, controllabili a distanza anche attraverso le telecamere. Le forze dell’ordine e la motorizzazione potranno accedere alla banca dati delle compagnie per controlli incrociati. Lo stesso attestato di rischio sarà inviato telematicamente da una compagnia all’altra, senza che ci sia la necessità della consegna da parte del cliente.

Gli intermediari assicurativi, infine, saranno tenuti prima della sottoscrizione del contratto a informare il cliente in modo “corretto, trasparente ed esaustivo”, sulla tariffa e sulle altre condizioni contrattuali proposte da almeno tre diverse compagnie assicurative non appartenenti a medesimi gruppi a pena di nullità del contratto ma solo se lo richiede il cliente.

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