Orientarsi fra le coperture
10 feb 2014 | 3 min di lettura | Pubblicato da Christian T.
Coperture facoltative, ecco dove guardare
Evidenziare la loro accessorietà ed esporre in modo chiaro il prezzo finale con e senza copertura. Sono i due principali traguardi che si vogliono raggiungere con l’accordo siglato tra l’Assofin, l’Associazione delle banche (Abi) e quelle dei consumatori (Acu, Adiconsum, Adoc, Assoutenti, Casa del Consumatore, Cittadinanzattiva, Codacons, Codici, Confconsumatori, Federconsumatori, Lega Consumatori, Movimento Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino, Unione Nazionale dei Consumatori).
Il Protocollo d’intesa sulla correttezza e trasparenza nel collocamento delle polizze assicurative punta a rendere più libero e consapevole il cliente di banche e finanziarie che sottoscrive un finanziamento o un mutuo a cui è collegata una copertura facoltativa.
Libertà di scelta del prodotto
Gli esperti lo chiamano CPI (c.d. Credit Protection Insurance) ossia quelle polizze abbinate a mutui, prestiti e credito al consumo che da alcuni anni sono sotto attenta osservazione del legislatore e delle authority.
Il meccanismo che in passato ha creato non pochi aspetti negativi funzionava così: le banche e gli intermediari finanziari concedevano mutui e finanziamenti a condizione che il cliente stipulasse una polizza assicurativa su quel prodotto emessa dall’istituto di credito stesso e avente come beneficiario delle prestazioni il soggetto erogante il mutuo/finanziamento, cioè sempre la banca/finanziaria.
In questo modo banche e intermediari si garantivano oltre al prodotto venduto anche la copertura assicurativa con cui potevano recuperare il capitale e gli interessi, evitando di dover poi cercare di recuperare il proprio credito con maggiore difficoltà.
Il problema era duplice: il cliente non poteva avere il mutuo se non sottoscriveva una polizza accessoria (c.d. tying contract) e doveva sottoscriverla con chi erogava il mutuo e alle sue condizioni.
Dalle indagini di mercato dell’allora Isvap (per questi motivi) emerse che i premi delle polizze distribuite agli sportelli fossero, nella media, superiori a quelli di prodotti analoghi distribuiti tramite canali diversi dalla banca o dall’intermediario finanziario che erogavano il mutuo/finanziamento. Il conflitto di interesse delle banche era evidente e sconfinava anche nel farsi anticipare l’intero premio o includerlo nelle rate del mutuo con relativi interessi.
Ora, posto che per alcuni tipi di mutui e finanziamenti, come la cessione del quinto dello stipendio o la stipula di un mutuo ipotecario con assicurazione dell’immobile in garanzia per il rischio danni, l’obbligo di sottoscrizione della polizza è previsto ex lege, il principio è che il cliente deve essere libero, se ritiene, di scegliere la copertura assicurativa dove preferisce.
Oggi, infatti, la norma prevede che la banca/intermediario ha l’obbligo di sottoporre al potenziale sottoscrittore del finanziamento almeno due preventivi di polizze assicurative sulla vita, di due diverse compagnie non riconducibili all’ente erogatore, un po’ come avviene per l’assicurazione auto. Ma le pratiche scorrette stentano a sparire.
Patti chiari col cliente
Il protocollo Abi-Assofin-Consumatori vuole allora evidenziare nella documentazione a disposizione del cliente che le polizze sono quasi sempre facoltative, indicandola chiaramente come “non indispensabile per ottenere il finanziamento”. Vuole introdurre la possibilità di allargare anche alle polizze accessorie il diritto di recesso di 60 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto assicurativo, inviando all’assicurato/mutuatario o finanziato una “lettera di benvenuto” con le principali informazioni sulla polizza e i diritti in essa contenuti.
Si vuole evidenziare inoltre il costo complessivo del finanziamento con e senza la polizza realizzando una sorta di Taeg tutto incluso e Taeg solo finanziamento.
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