Periodo di mora. Che cosa è?
5 ott 2011 | 3 min di lettura | Pubblicato da Christian T.
Polizza scaduta? Occhio al periodo di mora.
Se la vostra Rc auto sta per scadere, cominciate a guardarvi intorno per trovare l’offerta che fa per voi, altrimenti rischiate di dover convivere in modo forzato per un altro anno con la vostra vecchia compagnia. A questo proposito, secondo Bruxelles l’Italia deve rispondere sulla legge nazionale che ha attuato la direttiva 2002/65/CE relativa alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori, che comprende qualsiasi servizio di natura bancaria, creditizia, di pagamento, di investimento, di previdenza individuale e anche di assicurazione e che in materia di scadenza della polizza rc auto non sarebbe conforme.
Cosa ci rinfaccia l’Unione europea e cosa stabilisce la normativa comunitaria? I consumatori devono poter recedere da un contratto con un fornitore di servizi entro 14 giorni di calendario (compresi festivi) dalla conclusione. Cosa che in Italia si può già fare. Nel nostro Paese, però, il vincolo contrattuale supera anche la scadenza del contratto: chi stipula una polizza rc auto, infatti, non può recedere se durante i 14 giorni successivi alla scadenza si verifica un incidente coperto dall’assicurazione.
La Commissione europea nei giorni scorsi ha deciso allora di deferire l’Italia alla Corte di giustizia dell’Unione Europea per non aver attuato adeguatamente la direttiva. L’Italia non ha rispettato la scadenza per l’adozione di emendamenti alla propria normativa interna e di conseguenza ha omesso di proteggere alcuni diritti dei consumatori.
Ma andiamo per ordine. Per l’assicurazione da responsabilità civile, obbligatoria per legge, si paga un premio, a rate, a semestre o in un’unica soluzione, che altro non è che il prezzo per le garanzie che la società di assicurazione presta. Attraverso questo pagamento si formalizza, dunque, l’obbligo della società a risarcire i danni causati da un incidente stradale causato dal contraente. Il premio varia in base a una serie di fattori, soprattutto legati all’esperienza e all’età dell’assicurato, all’attestato di rischio, cioè agli eventuali incidenti fatti in passato, al luogo dove si risiede.
Quando il contratto scade, scatta il cosiddetto periodo di mora, vale a dire 15 giorni in cui si è ancora coperti dall’assicurazione. Dopo, la garanzia viene sospesa fino all’avvenuto nuovo pagamento. Sia chiaro: se si rinnova con la stessa compagnia con cui si era assicurati fino alla scadenza o se si effettua un incidente durante il periodo di mora, si estende la copertura. Se si cambia compagnia assicuratrice, il periodo non viene coperto, con il rischio di dover pagare di tasca propria per l’incidente.
Altro inconveniente dispendioso e rischioso è di ricevere una multa, in caso di controllo e anche a veicolo parcheggiato in strada, che va da circa 700 a oltre 2900 euro, fino al sequestro dell’auto. Se infatti il contrassegno che la compagnia rilascia come controprova della presenza di una polizza, cioè il tagliando che si deve esibire obbligatoriamente sul parabrezza o comunque sulla parte anteriore dell’auto (e non sui finestrini laterali o il lunotto posteriore), viene trovato scaduto in base all’art. 181 del Codice della strada, la mancata osservanza di questa predisposizione comporta una multa.
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