Preventivass: il preventivatore dell’Istituto di Vigilanza
3 apr 2023 | 4 min di lettura | Pubblicato da Christian T.
I broker sono esclusi dall'obbligo di utilizzarlo
Dal primo marzo 2023 è diventato pienamente efficace il Regolamento IVASS 51/2022. Se questi numeri non dicono nulla alla maggior parte delle persone, per il mondo assicurativosi è trattata di una vera rivoluzione. Con questo Regolamento è infatti entrato in vigore l’obbligo di consultazione del preventivatore Ivass da parte degli agenti di assicurazione prima di ogni emissione o rinnovo di una polizza Rc Auto.
Che cos’è Preventivass
Andiamo per ordine. Il preventivatore Ivass, meglio noto come Preventivass è un servizio online che compara i premi del contratto base Rc Auto (obbligatorio per autovetture, motocicli e ciclomotori) offerti da tutte le compagnie assicurative operanti in Italia e rilascia il preventivo per la proposta scelta. A differenza dei comparatori online commerciali già presenti nel nostro Paese da tanti anni non percepisce alcun compenso dalle Compagnie, non include le garanzie accessorie, non fornisce documentazione precontrattuale e non permette di concludere il contratto; per questo si rinvia direttamente al sito della compagnia tramite un link nel preventivo scaricato.
Realizzato attraverso i finanziamenti del MISE (Ministero dello Sviluppo Economico, ribattezzato dall’attuale governo Ministero delle Impese e del Made In Italy), si pone dunque come un servizio per i consumatori che intendono accendere o rinnovare una polizza assicurativa.
Fin qui nulla di strano, i problemi nascono dal Regolamento che obbliga alcune categorie di professionisti ad utilizzarlo e a mostrare i risultati al cliente prima della sottoscrizione di un contratto.
Chi è obbligato a usare Preventivass
Gli iscritti al RUI (Registro Unico Intermediari) nelle sezioni A, ossia gli agenti, agiscono come mandatari delle imprese di assicurazione per la distribuzione di contratti Rc Auto e, per questo, devono obbligatoriamente usare Preventivass per visualizzare i preventivi delle compagnie per le quali sono mandatari. Sono invece esentati dal suo utilizzo gli altri intermediari principali (tra cui anche i broker).
L’iscritto in E segue gli obblighi dell’intermediario per cui distribuisce: se quindi distribuisce per conto diretto di un iscritto in B non ha obbligo di utilizzare Preventivass, mentre se distribuisce per conto di un agente dovrà utilizzarlo. Per quanto possa sembrare un tecnicismo, per arrivare a questa distinzione c’è voluta una sentenza del Tar del Lazio. Vediamo cosa è successo.
Sentenza Tar del Lazio
Prima che il Regolamento entrasse in vigore il Sindacato Nazionale Agenti si era rivolto al TAR Lazio per chiedere l’annullamento di alcuni articoli perché “Le disposizioni, così come interpretate dall’Istituto di Vigilanza e da alcune Compagnie, risultano in concreto inattuabili e gravemente pregiudizievoli per l’attività degli Agenti, in particolare per coloro che esercitano in Plurimandato”.
In sostanza il sindacato riteneva che queste disposizioni penalizzassero, illogicamente e senza motivazione, il lavoro degli agenti in confronto ad altre categorie, imponendo loro adempimenti complicati e complessi.
Il Tar non ha accolto questa visione e ha lasciato in essere la distinzione tra agenti che sono obbligati a usare Preventivass e broker che invece ne sono esentati. La motivazione è che i primi sono mandatari delle imprese assicurative, mentre i secondi agiscono su incarico del cliente, “senza poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione o di riassicurazione”.
Il Tar, invece, ha accolto la contestazione dello SNA relativa all’art. 11 lettera c) del Provvedimento che prevedeva l'obbligo per gli agenti di indicare nella dichiarazione da consegnare al cliente i numeri identificativi dei preventivi rilasciati tramite Preventivass da tutte le imprese mandanti. La disposizione è stata giudicata “connotata da oscurità del precetto – sia in punto di necessità o meno di ottenere dal cliente una dichiarazione scritta sia in ordine all’oggetto della dichiarazione stessa – così da risultare, nel suo complesso, irragionevole”. La nuova formulazione ha quindi censurato tale obbligo e ora, in caso di conclusione del contratto, è sufficiente che nella dichiarazione al cliente l’agente dia conto di questa circostanza coordinandosi per il contenuto con l’impresa.
La polemica resta aperta
Nonostante il pronunciamento del Tar, gli agenti restano delusi, il Sindacato aveva addirittura invitato gli agenti a una “disobbedienza civile” nell’utilizzo di Preventivass.
Altre difficoltà sono state segnalate da soggetti quali ANAPA Rete Impresagenzia (Associazione Nazionale Agenti Professionisti di Assicurazione), secondo cui l’uso di Preventivass rappresenta un’attività insostenibile per il sistema, in quanto richiede l’estrazione e la condivisione di una mole di dati, per formulare i preventivi nei tempi e nelle forme richieste, che è impensabile possano essere estrapolati singolarmente e digitati manualmente.
Anche Ania (Associazione Nazionale Imprese Assicurative) aveva sollevato perplessità, “riscontrando criticità in tema di interrogazioni massive necessarie per le compagnie al fine di predisporre i rinnovi” e chiedendo di posticipare l’entrata in vigore ad ottobre.
L’Ivass, grazie anche al pronunciamento del Tar che di fatto ha confermato la sua visione, ha pubblicato una lettera di chiarimento e invita gli assicuratori a provare il comparatore online.
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