Recesso e disdetta
8 ott 2012 | 3 min di lettura | Pubblicato da Christian T.
Come disdire la polizza
Dal decreto sviluppo bis novità per calmierare i prezzi delle assicurazioni e rinfrescare la concorrenza tra compagnie. Le proposte di modifica, in questi giorni all’esame del Consiglio dei ministri, arrivano dopo i dati non proprio esaltanti forniti dall’Isvap e relativi agli aumenti dell’ultimo anno.
Esaminando l’andamento dei prezzi su 11 profili di assicurati, da aprile 2011 all’aprile scorso, l’Istituto ha lanciato l’allarme rincari per tutte le categorie. Il più penalizzato è il profilo di un ragazzo neopatentato che ha dovuto assicurare uno scooter 250 cc al sud e che ha sborsato il 10,3% in più dell’anno precedente.
Il governo sta allora studiando novità per il sistema. In particolare l’abolizione del tacito rinnovo delle polizze e la pubblicazione di un contratto base che aiuti a comparare le offerte delle compagnie e a modularle in base alle proprie esigenze.
Tacito rinnovo ko
Come evitare il tacito rinnovo dell’assicurazione? Se nel contratto non si accenna al periodo oppure è indicato che si rinnoverà in modo automatico, bisognerà dare disdetta all’agente o alla compagnia, spedendo una lettera per raccomandata o inviando un fax, entro 15 giorni dalla data di scadenza della polizza.
Ed è proprio questo uno dei punti in fase di eliminazione nel nuovo decreto sviluppo all’esame del Cdm. Si tratta di un modo per favorire la concorrenza nel settore e tutelare i clienti più “sbadati”, che pensano di poter cambiare compagnia ma si trovano oltre il limite temporale massimo.
Diverso il caso in cui l’impresa abbia comunicato il rinnovo applicando al premio un aumento superiore al tasso di inflazione programmata (l’1,5 % per il 2012), la cui disdetta, già oggi, invece è sempre possibile nelle stesse modalità e fino all’ultimo giorno.
Se la polizza è online hai diritto al ripensamento
Le polizze on line o telefoniche di solito non prevedono il tacito rinnovo e quindi non soffrono di questa condizione. Ma per loro potrebbero sorgere questioni legate alla comprensione delle condizioni sottoscritte o alla mancanza di soddisfazione per la scelta.
La regola generale valida per l’acquisto a distanza, non solo delle polizze, è che il cliente manifesti in tempi brevi la volontà di recedere dal contratto, il classico “soddisfatti o rimborsati”. Può farlo, ma seguendo un iter specifico: inviare raccomandata entro 14 giorni dalla data di ricezione dei documenti assicurativi, rispedendo questi ultimi, e dichiarare di non essere a conoscenza di danni avvenuti nel periodo. La compagnia rimborserà il premio non goduto usufruito, al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale.
Ma c’è di più. Fino a una passato recente, in caso di incidente in quei primi 14 giorni, si era impossibilitati a recedere. Oggi, invece, la possibilità di recedere si è allargata anche a chi è stato già indennizzato in quei primi giorni. L’abrogazione è arrivata dopo una procedura di infrazione aperta contro l’Italia da parte della Commissione europea. Con la legge comunitaria del 2010, con cui l’Italia si allinea ogni anno alle leggi e decisioni europee, è stata abrogata la norma del Codice del consumo in base alla quale “il diritto di recesso non si applica ai contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti per i quali si sia verificato l’evento assicurato”. Il contraente quindi ha la possibilità di recedere nel termine di 14 giorni dalla stipula del contratto e l’impresa di assicurazione tratterrà la frazione di premio relativa al periodo in cui il contratto ha avuto effetto, ma non ci si potrà rivalere sull’assicurato che ha ricevuto gli eventuali indennizzi. Tale modifica è entrata in vigore a partire dal 17 gennaio 2012, con riferimento a tutti i nuovi contratti e per quelli stipulati fino a 14 giorni prima per cui non fosse ancora decorso il termine di “ripensamento”.
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