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Tabella nazionale per indennizzi

10 ago 2011 | 3 min di lettura | Pubblicato da Christian T.

Il 22 giugno a Roma, il vicepresidente dell’Isvap ha rendicontato in Parlamento i risultati dell’indagine conoscitiva sull’andamento del mercato assicurativo, nell’ambito della Commissione Straordinaria per la verifica dell’andamento generale dei prezzi al consumo e per il controllo della trasparenza dei mercati. Dalla relazione si evince che l’assicurazione auto ha bisogno di alcuni provvedimenti importanti  volti ad uniformare il trattamento degli assicurati e a tutelare sia loro sia le compagnie assicurative.

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Il risarcimento diretto introdotto dall’ultimo Governo Prodi ha diminuito i tempi di attesa per gli indennizzi, ma non ha impedito di arginare le frodi e di regolare al meglio il sistema del bonus-malus.

Uno dei punti rimasti ancora aperti è l’attuale mancanza di attuazione dell’art. 138 del codice delle assicurazioni private. Gli artt. 138 e 139 del codice delle assicurazioni private prevedono infatti l’utilizzo di tabelle di legge uguali per tutto il territorio nazionale. Il 138 per le macrolesioni (maggiori al 9%) e il 139 per le microlesioni (9% o inferiori), tuttavia le tabelle di legge sono ad oggi in vigore solo per le lesioni inferiori o uguali al 9%.

Per valutare gli indennizzi per i danni dal 10 al 100% ciascun tribunale ha fissato dei criteri propri, creando difformità tra una città e l’altra. Le tabelle dei tribunali sono dei valori convenzionali che i giudici applicano per quantificare i danni da invalidità permanente e inabilità temporanea, il danno biologico appunto, per evitare discussioni spesso molto lunghe sul metodo da adottare.

Il paradosso è di valutare una lesione simile se non identica in modo diverso solo perché il danneggiato è di Catanzaro anziché di Mantova.

Ma c’è di più. Nel 2008 le famose Cass. S.U. n. 26972/08 e seguenti, chiamate sentenze di San Martino affermarono il principio secondo cui il danno biologico ricomprende tutte le voci di danno fisico, compreso il danno morale, il danno estetico, il danno esistenziale. Dunque stabiliva che ognuna di queste voci andava provata separatamente, senza automatismi. In questo modo le assicurazionihanno praticamente ridotto di un terzo la maggior parte dei risarcimenti stragiudiziali, eliminando tout court la somma prima liquidata a titolo di danno morale. Ma nel 2009 cambia tutto.

In quell’anno le tabelle del Tribunale di Milano, aggiornate di frequente e spesso utilizzate come faro dagli altri tribunali, a seguito delle sentenze hanno introdotto una personale interpretazione della pronuncia della Suprema Corte, quasi in risposta a Cassazione e Compagnie Assicurative.

Nei parametri di calcolo fu inglobato il danno morale in quello biologico, aumentandolo, rendendolo di fatto ancora più automatico e prevedendo la possibilità di ulteriori aumenti personalizzati. Il contrario di quanto previsto dalla Cassazione l’anno precedente.

Da qui l’unanime necessità di una tabella nazionale unica ed equa verso i danneggiati, che permetta alle compagnie costituire le riserve adeguate, nel solco della sentenza emessa dalla III sezione della Corte di Cassazione n. 12408/11, che imponeva l’utilizzo in tutti i tribunali di un criterio certo.

Dopo 5 anni e tanta acqua passata sotto i ponti, il 3 agosto scorso, il Consiglio dei ministri è intervento sul tema delle tabelle per danni biologici, e su proposta del ministro della Salute, Ferruccio Fazio, ha approvato un provvedimento che, si legge nella nota di Palazzo Chigi, prevede “una nuova tabella delle menomazioni all’integrità psicofisica”, che “costituisce il superamento  delle singole tabelle elaborate dai Tribunali, attualmente a base delle valutazioni, e uniforma” i “coefficienti su tutto il territorio nazionale, superando ingiustificate difformità”. Le nuove tabelle individueranno il valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità, comprendendo i coefficienti di variazione corrispondenti all’età del soggetto leso.

Immediata la reazione delle associazioni dei consumatori che se da un lato guardano insospettite alla soddisfazione espressa dalle compagnie assicurative, dall’altro plaudono al provvedimento, che porterà chiarezza sui risarcimenti e produrrà certamente un positivo riscontro visto che oggi le compagnie, di fronte alla indeterminatezza dei calcoli, tenevano alti gli accantonamenti facendo quindi lievitare sensibilmente le tariffe.

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