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Disdetta assicurazione: come cambiare compagnia

Il premio della polizza di Responsabilità Civile Autoveicoli è una delle voci di spesa che più pesano sui bilanci famigliari. E purtroppo non sempre la fedeltà del cliente nel tempo nei confronti di una stessa compagnia assicurativa è adeguatamente riconosciuta. Da qualche anno però, cambiare l’assicurazione della propria automobile è diventato più semplice e immediato. Dal 2013 infatti non esiste più il tacito rinnovo, ovvero quel meccanismo automatico che vincolava l’assicurato al proseguimento della polizza auto con la medesima compagnia, nel caso che non avesse provveduto ad inviare formale disdetta nei termini previsti. Il meccanismo di rinnovo automatico ha rappresentato per anni un grosso impedimento allo sviluppo della concorrenza nel settore RCA in quanto, sfruttando questo automatismo, le compagnie non rischiavano di farsi portare troppi clienti da concorrenti che potevano proporre offerte più aggressive. Per poter cambiare assicurazione occorreva infatti pianificare la disdetta con un anticipo di almeno 15 giorni. Ed ovviamente molti automobilisti si scordavano di farlo, complici anche le comunicazioni di scadenza a volte un po’ tardive di molte assicurazioni. Non a caso per anni si è parlato dell'esistenza di un cartello tra le compagnie assicurative.

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Scadenza della polizza: cosa è cambiato dal 2013 in poi

Con il D.D.L. 179/2012, per la polizza di Responsabilità Civile obbligatoria per auto e moto è stato soppresso il tacito rinnovo. Questo significa che dal 1° gennaio 2013 la scadenza del polizza non obbliga in nessun modo l’assicurato al rinnovo della stessa per un altro anno. Pertanto, è possibile attendere anche fino all’ultimo giorno di validità della polizza in corso per decidere se iniziare il rapporto con una nuova compagnia e senza peraltro dover comunicare la disdetta alla precedente assicurazione. Prima del 2013, il tacito rinnovo era in effetti già stato impedito; ma questa limitazione riguardava solamente sulle polizze contratte online oppure telefonicamente. L’automatismo del rinnovo era quindi pienamente operativo per le assicurazioni tradizionali che operavano quindi in una sorta di mercato protetto. La rottura di questa barriera ha portato nel giro di pochi anni ad una diminuzione del premio assicurativo che si stima essere in media del 18%. Con il D.D.L. 124/2017, l’abolizione del tacito rinnovo è stata estesa anche alle cosiddette garanzie accessorie come l’assicurazione su furto-incendio, sugli eventi atmosferici, sugli atti vandalici, sugli infortuni del conducente e sulla polizza kasko. Questa estensione è però da considerarsi valida solo se tali garanzie sono state sottoscritte contestualmente alla polizza RCA obbligatoria. E’ essenziale anche chiarire che nel caso una polizza assicurativa in corso preveda tuttora una clausola di tacito rinnovo, tale clausola è a tutti gli effetti nulla, in quanto la normativa di legge prevale sempre e senza alcun dubbio.

Come si esercita il diritto di disdetta alla scadenza della polizza

Occorre però distinguere tra la soppressione del meccanismo di tacito rinnovo e le modalità di disdetta della polizza consentite dopo l’approvazione delle nuove norme. E’ sempre possibile disdire una polizza RC auto alla scadenza della stessa, semplicemente attivando una polizza con una nuova compagnia, la quale va sempre individuata in quanto resta intatto l’obbligo di legge di prevedere una copertura assicurativa per il proprio veicolo. La disdetta del contratto in scadenza si esercita automaticamente contraendo la polizza con la nuova compagnia prescelta, senza dover comunicare alcunché all'assicurazione abbandonata. Dal 2015 è stato inoltre introdotto l’attestato di rischio elettronico che non deve quindi più essere recuperato dal cliente presso la compagnia della polizza in corso. Questo documento adesso può essere acquisito per via telematica dalla nuova assicurazione incaricata, semplicemente attraverso l’accesso alla banca dati dell’Istituto per la Vigilanza delle Assicurazioni (IVASS). In ogni caso, la compagnia della polizza in corso, entro 30 giorni dal termine di validità, deve sempre inviare all’assicurato un promemoria con indicata la data di scadenza e mettere a disposizione una copia dell’attestato di rischio (utile soprattutto per la compilazione dei preventivi delle polizze online). Molte assicurazioni offrono ai propri clienti anche la possibilità di consultare online in qualsiasi momento tutte le specifiche della polizza in corso e di scaricare in qualsiasi momento l’attestato di rischio. Questo elemento di trasparenza andrebbe debitamente considerato prima di abbandonare una compagnia.

Come e quando si può dare disdetta prima della scadenza della polizza

E’ possibile disdire una polizza prima della scadenza, in caso

  • furto, vendita, distruzione o rottamazione del veicolo assicurato;
  • in caso di decesso dell’intestatario della polizza.

La disdetta dell’assicurazione prima della scadenza, nei casi previsti della legge, richiede ovviamente la presentazione dei documenti comprovanti l’evento che si è verificato. Per rendere effettiva la disdetta, occorre pertanto inviare il certificato di rottamazione, la denuncia di furto oppure il certificato di morte dell’intestatario. Il consiglio è quello di anticipare la documentazione per email e farla seguire da una raccomandata A.R. oppure inviare il tutto attraverso una PEC. In caso della vendita o cessione del veicolo, il titolare della polizza di norma ha tre possibilità:

  • disdire la polizza ed ottenere il rimborso della quota residua del premio
  • trasferire la titolarità della polizza al nuovo proprietario del veicolo (se interessato) che quindi subentra al precedente e ottenere sempre il rimborso della quota residua del premio.
  • trasferire la polizza ad un nuovo veicolo, purché intestato alla stessa persona, in tal caso in base alle specifiche del nuovo veicolo potrebbe essere necessario integrare il costo del premio per le garanzie accessorie.

Le tasse sul contratto di assicurazione e la quota del contributo versato al servizio sanitario nazionale non vengono rimborsate in caso di disdetta anticipata. Tuttavia, la quota del S.S.N. concorre alle deduzioni applicate in fase di dichiarazione dei redditi. Volendo è possibile anticipare la conclusione della validità della polizza in corso anche quando non si verificano le situazioni sopra descritte. In questo caso, però l’assicurazione ha facoltà di richiedere il riconoscimento dei costi di recesso. L’assicuratore è comunque obbligato a fornire preventivamente questa informazione e la relativa clausola di conclusione anticipata deve essere ben evidenziata nel contratto.

Cosa succede nei 15 giorni dopo la scadenza

Uno dei punti inizialmente rimasti controversi dopo la soppressione del tacito rinnovo avvenuta nel 2013 riguarda la prassi consolidata per la quale la garanzia di copertura assicurativa viene estesa anche nei 15 giorni successivi alla scadenza della polizza. Questo diritto, introdotto a tutela del cliente distratto, in origine fondava la sua ragion d’essere nella continuità della validità della polizza susseguente proprio allo scattare del meccanismo di tacito rinnovo. Venuto a mancare questo automatismo, è intervenuto il dubbio sui casi di effettiva validità della polizza nel corso dei 15 giorni di tolleranza nonostante che il D.D.L. 179/2012 ne recepisse la prassi. Nel febbraio 2013 una circolare del Ministero dell’Interno ha confermato che le assicurazioni sono tenute a garantire la validità della polizza durante i 15 giorni successivi alla scadenza anche nel caso in cui il titolare dovesse passare ad altra compagnia. La stessa circolare ha peraltro chiarito che la circolazione del veicolo assicurato nel periodo di tolleranza dopo la scadenza della polizza non rappresenta più una violazione del codice della strada.

Qualche raccomandazione

Per quanto la regolamentazione inerente la disdetta delle assicurazioni RC auto e moto sia stata significativamente semplificata, è comunque fondamentale all’atto della sottoscrizione di un nuovo contratto assicurativo verificare sempre con attenzione tutte le clausole rescissorie o relative alla conclusione anticipata della polizza. Il costo del premio e le coperture previste dalle offerte non devono infatti rappresentare gli unici criteri per valutare la convenienza di una compagnia. E’ buona cosa considerare anche la sua reputazione ed affidabilità.

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