Arbitro assicurativo entro il 2020
20 dic 2018 | 2 min di lettura
Tempi lunghi e poca chiarezza sui costi frenano il progetto
Tempi ancora lunghi per assistere all’effettiva istituzione della figura dell’Arbitro assicurativo che, nella mente del legislatore, andrebbe a dirimere le controversie sorte fra assicurati e compagnie, esattamente come già accade in ambito bancario per il rapporto banche - clienti.
A rendere nota questa anticipazione è il direttore generale di Banca d’Italia e presidente dell’Ivass, Salvatore Rossi secondo cui lo schema di funzionamento di questa nuova figura dovrebbero ricalcare quella dedicata a risolvere le questioni in materia di prodotti bancari come il conto corrente e i prestiti personali.
In realtà l’argomento non è nuovo: è da anni che se ne parla ma finora non era stato fatto alcun passo in avanti. A dare un’improvvisa spinta al processo di istituzione di questa figura è un decreto del Parlamento che recepisce la Direttiva UE numero 97 del 2016.
Con l’avvio del nuovo Arbitro verrebbe data una risposta ad utenti e assicuratori che da tempo esprimevano il bisogno di garantire procedure normative più snelle e agili per estinguere i contenziosi in tema di Rc auto che in questo momento rappresentano la maggioranza dei reclami rivolti dagli assicurati alle compagnie.
Le compagnie assicurative sottoposte alla vigilanza dell’Ivass, l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, saranno obbligate ad aderire a queste nuove prassi di risoluzione extra-giudiziale.
L’unico elemento certo è che l’introduzione della figura dell’Arbitro dovrebbe comportare una riduzione dei costi della contesa e un alleggerimento dei canali della giustizia ordinaria al pari di quanto oggi già avviene per l’Arbitro bancario. Ma mentre nel campo dei servizi bancari la normativa è già applicata, per l’arbitro assicurativo occorrerà che venga emanato un ulteriore decreto che definisca le procedure, delimitandone il raggio di azione e stabilendone le relative competenze. Anche nell‘ambito assicurativo è previsto però che in caso di insoddisfazione per gli accordi proposti, compagnia e cliente possano ricorrere alle vie ordinarie.
Nonostante ciò, restano tuttavia ancora molti aspetti che il Legislatore dovrà valutare e la cui importanza è considerata fondamentale per decretare il successo o meno della nuova figura, tra cui i costi a carico degli assicurati e le modalità di accesso.
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