Assicurazione obbligatoria anche per le auto ferme
24 gen 2013 | 2 min di lettura
La crisi economica costringe le famiglie a tagliare diverse voci di spesa. E l’auto, sempre più spesso, è una di queste. Così, accade sovente che qualche cittadino posteggi la sua auto in posteggi o aree pubbliche e la lasci lì, ferma. E naturalmente senza copertura assicurativa. Questa pratica però espone l’automobilista in questione al rischio di una multa molto salata. C’è infatti una legge del 24 dicembre 1969, n. 990, che prevede copertura assicurativa obbligatoria anche per il veicolo non circolante.
“Veicoli a motore senza guida di rotaie, inclusi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti, secondo le disposizioni della presente legge, dall’assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall’art. 2054 c.c.” Dunque la norma parla chiaro: un’auto, se viene lasciata ferma, va comunque assicurata. Il provvedimento dà anche le specifiche dei veicoli che sono comunque da assicurare. “Sono considerati in circolazione anche i veicoli in sosta in vie o strade di uso pubblico o su aree a uso sempre pubblico. Ai fini dell’applicazione della legge sono equiparate alle strade di uso pubblico tutte le aree, di proprietà pubblica o privata, aperte alla circolazione del pubblico”. In base alle disposizioni della Cassazione civile, sez. II, sentenza 02.09.2008 n° 22035, “Possono ritenersi esclusi dall’obbligo della copertura assicurativa soltanto i veicoli che si presentino in uno stato tale da potere essere considerati rifiuto, per la evidente ed oggettiva inidoneità alla circolazione, come quando siano privi di componenti essenziali quali la targa, il volante o il sedile per la guida”.
Non si è chiamati invece a coprire di Rc Auto quel veicolo tenuto fermo in un’area, come un box auto, oppure in vie sempre di natura privata e recintate.
di Valerio Mingarelli
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