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Assicurazioni: cosa si può detrarre nella dichiarazione dei redditi

9 mag 2014 | 3 min di lettura

La riforma Fornero ha cambiato il mondo delle detrazioni applicabili alle dichiarazioni dei redditi. Un mondo nuovo si è affacciato alla vista degli automobilisti, dal momento che le novità impattano (e non poco) sul mondo dell'assicurazione. Proprio grazie a questa riforma, infatti, è stata per esempio eliminata la possibilità di detrarre dalla dichiarazione dei redditi la spesa affrontata giustappunto per l'assicurazione auto.

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Fino al 2012 è stato possibile detrarre dalla dichiarazione dei redditi la quota che era stata versata per affrontare la copertura delle spese dovute per  eventuali incidenti ma ora, dal 2013, dall'entrata in vigore della riforma, la quota dell'Rc Auto è detraibile solo nel caso superi i 400 euro. Una modifica che ha penalizzato oltre 18 milioni di automobilisti italiani escludendoli da una detrazione che, di fatto, non è più considerata in vigore.

In considerazione del fatto che il corrispettivo che spetta al Servizio sanitario nazionale corrisponde al 10,5% del premio assicurativo, è dal 2012 che gli automobilisti con contratti d'assicurazione e premio inferiore ai 400 euro si erano visti negare, in sede di dichiarazione dei redditi, la possibilità di detrarre il contributo del servizio sanitario. La legge dunque riguarda soprattutto imprese e professionisti i quali ancora possono dedurre le spese d'assicurazione per i loro veicoli aziendali, per i quali è preso in considerazione il corrispettivo del servizio sanitario pari al 10,5%. Adesso aziende e professionisti dovranno estrarre questo contributo dal premio totale dell'assicurazione, in modo da renderlo indeducibile.

Per quanto concerne invece le detrazioni fiscali per assicurazioni vita e infortuni, queste sono state ridotte dal Decreto Legge 102/2013 approvato dal governo Letta con effetto retroattivo. Per la dichiarazione dei redditi 2013, quella attualmente in fase di elaborazione, è stato ridotto (e non poco) l'importo massimo delle detrazioni su polizze vita e infortuni, così come è stato ridotto anche per i contratti di assicurazione su vita e infortuni che siano stati stipulati, oppure non rinnovati, entro il 31 dicembre 2000.

Questa decisa dal governo Letta è una riduzione retroattiva che si è resa necessaria, a suo tempo, per trovare la copertura alla cancellazione dell'Imu sulla prima casa (decisione teoricamente in contrasto con lo Statuto del contribuente che impedisce il taglio delle detrazioni fiscali per lo stesso anno d'imposta nel quale viene approvata la legge). In sostanza, la detrazione fiscale per assicurazioni vita e infortuni, cioè per le polizze che tutelano dal caso di morte o di invalidità permanente e che rientrino nella dichiarazione dei redditi 2013 (da presentare quest'anno), è passata dal 19% con 1291,14 euro di spesa massima per il premio, al 19% con 630 euro di spesa massima. Nella dichiarazione dei redditi dell'anno fiscale 2014, quella da fare l'anno prossimo, la detrazione al 19% sarà ancora meno, corrispondendo cioè a un importo massimo di 530 euro.

Non solo. Le tipologie di assicurazioni vita e infortuni per le quali è stato predisposto il taglio di questa detrazione fiscale sono elencate dettagliatamente e sono: a) le polizze vita che hanno a oggetto il rischio di morte, tanto che prevedano l'erogazione in caso di morte quanto che prevedano l'erogazione in caso di permanenza in vita (in pratica, è consentito beneficiare della detrazione soltanto per la parte del premio sul rischio morte); b) polizze su infortuni che abbiano a oggetto il rischio d'invalidità permanente (anche per malattia) che non sia inferiore al 5%; c) polizze su infortuni che abbiano a oggetto la non autosufficienza per la vita quotidiana; d) polizze che siano state sottoscritte entro il 31 dicembre 2000 e abbiano durata minima di cinque anni (senza che il contraente abbia mai domandato finanziamenti nei primi cinque anni di contratto). Non sono ricomprese, invece, in queste riduzioni delle detrazioni fiscali sulle assicurazioni vita e infortuni, né i contributi né i premi per pensioni complementari (fondi pensione), né i premi per assicurazioni sanitarie integrative, che rimangono deducibili dal reddito. E' possibile inoltre portare in detrazione nella dichiarazione dei redditi il premio dell'assicurazione vita e infortuni dei familiari a carico secondo le stesse regole precedentemente esposte.

di Franco Canevesio

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