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Carrozzeria convenzionata? Non è clausola vessatoria

6 dic 2023 | 3 min di lettura

Non è vessatoria la clausola che impone una franchigia se l’assicurato non ricorre alla carrozzeria “convenzionata”. Lo conferma la Cassazione in una sentenza che ha visto protagonisti un automobilista rimasto vittima d’un sinistro stradale e un carrozziere. In poche parole l'automobilista ha detto al professionista: mi riparari l'auto? In pagamento ti cedo il credito che vanto nei confronti del mio assicuratore, col quale ho stipulato l'Rc auto.

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L'automobilista reticente...

L'automobilista però, ha taciuto un dettaglio non da poco, ossia che il contratto da lui stipulato con il suo assicuratore prevedeva sia uno “scoperto” che una “franchigia”. Soprattutto non gli ha detto che la franchigia aumentava se l’assicurato, cioè lui, per riparare l'auto, si fosse rivolto a un'officina diversa da quella indicata nel contratto e non convenzionata con l’assicuratore.

… inguaia il carrozziere (sprovveduto?)

Finisce che il carrozziere accetta e, quando arriva il momento di riscuotere va dall'assicuratore dicendo: "il tuo assicurato mi ha ceduto il suo credito di indennizzo, per cui il tuo nuovo creditore sono io e paghi me al posto suo”. Niente da fare, perché l'assicuratore ha ribattuto: “anche a te, come all'assicurato, è, dunque, opponibile la franchigia maggiorata, perché il veicolo non è stato riparato nelle mie officine”, cioè le officine convenzionate con l'assicurazione.

Inizia la querelle sulla clausola vessatoria o no

Da questo momento in poi è iniziato un lungo processo con cui il carrozziere, ossia il cessionario del credito di indennizzo, ha chiesto al giudice che l’assicuratore fosse condannato a pagargli l’intero indennizzo, cioè l’importo del danno pari a 500 euro, previa declaratoria di inefficacia della clausola di scoperto “pari al 10% con minimo di 500 euro”.

Voleva, insomma, l'importo senza franchigie, per due ragioni: la prima, ossia che il patto di franchigia riduce la responsabilità dell’assicuratore, e quindi è una clausola vessatoria ex art. 1341 c.c.. La seconda ragione era che, anche a ritenere valido il patto di franchigia, era comunque invalido il patto che “ne subordinava la misura alla qualità soggettiva dell’autoriparatore prescelto dall’assicurato. Era, cioè, secondo lui, invalido il patto che determinava una franchigia bassa per le officine convenzionate e una franchigia alta per le altre, non convenzionate.

I giudici: nessuna clausola vessatoria

I giudici di merito hanno ritenuto che la clausola non contenga “una franchigia ma uno scoperto a carico dell’assicurato da calcolare in misura percentuale”: dunque, niente clausola vessatoria (da approvare specificatamente da chi sottoscrive la polizza) ma semplicemente una “clausola di limitazione del rischio” che concorre alla precisazione dell'oggetto del contratto.

In parole povere, non è vessatoria la clausola che prevede l’obbligo per l’assicuratore di riparazione in forma specifica (presso una carrozzeria specifica, per esempio,) anziché il risarcimento per equivalente, cioè la somma di denaro necessaria alla riparazione.

La Cassazione dà ragione ai giudici di primo grado

La Suprema Corte, infatti, ha considerato infondate le doglianze esposte perché le due clausole contrattuali non sono vessatorie: e così gli Ermellini rigettano il ricorso. “Nulla dispone sulle spese di legittimità - recita la sentenza - stante l’indefensio della società intimata”. Il ricorrente, viene condannato al pagamento di un ulteriore importo “a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso”.

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