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Guida “salva- vacanze” per viaggiare in treno

15 giu 2023 | 4 min di lettura

Entrato in vigore un nuovo Regolamento

Polizza viaggio: sconti fino al 20%
Polizza viaggio: sconti fino al 20%

Chi ha scelto per le prossime vacanze estive di spostarsi in treno potrà beneficiare di alcune tutele in più previste dalla legge. Anche se molti pacchetti turistici comprendono già al loro interno una polizza viaggi a copertura dei principali rischi (tra cui l'annullamento) è importante conoscere le leggi che consentono di far valere i propri diritti e trascorrere un’estate serena.

È appena entrato in vigore infatti il nuovo Regolamento (UE) 2021/782 che disciplina i diritti e i doveri dei passeggeri nel trasporto ferroviario. Il nuovo regolamento, pur non rivoluzionando il panorama dei diritti di chi viaggia, mira però a fare chiarezza. A confrontare la vecchia versione con quella nuova è il Centro Europeo Consumatori Italia (CEC).

Cosa succede in caso di ritardi o cancellazioni

Il Regolamento (UE) 2021/782 entrato in vigore il 7 giugno ha sostituito il Regolamento (UE) 2007/1371. Secondo il Centro europeo Consumatori (CEC)  gli articoli già esistenti sono stati resi più comprensibili e sono stati aggiunti ulteriori punti. Non manca comunque qualche novità rilevante, come l’introduzione di un modulo unico utilizzabile dai viaggiatori per i reclami e un nuovo termine di tre mesi previsto dal legislatore europeo per presentarli.

I passeggeri continuano ad avere il diritto di ottenere il rimborso o, alternativamente, il proseguimento del viaggio in caso di ritardi e cancellazioni. Il vettore deve garantire che il proseguimento del viaggio avvenga il più rapidamente possibile. Il nuovo regolamento però approfondisce questo punto e sottolinea ancora una volta il principio secondo cui i passeggeri non devono sostenere costi aggiuntivi. È previsto un limite di tempo di 100 minuti allo scadere del quale i passeggeri hanno il diritto di effettuare il viaggio successivo anche con un altro fornitore di trasporto pubblico (treno, autobus o pullman) e di richiedere indietro i costi sostenuti.

Quando si ha diritto al risarcimento

I passeggeri continuano ad avere diritto a un risarcimento per i ritardi di 60 minuti o più. In precedenza, tale indennizzo era dovuto indipendentemente dalle circostanze che lo avevano determinato. Da un lato, ciò consentiva, a differenza di quanto accade ad esempio nel traffico aereo, che il vettore non potesse mai escludere tale risarcimento, ma dall'altro comportava incertezze legali in particolare nella gestione dei reclami riguardanti cancellazioni e ritardi dovuti a scioperi.

Con il nuovo regolamento, il legislatore europeo ha fatto chiarezza e ha menzionato esplicitamente le circostanze che non obbligano il vettore al risarcimento. Tra queste figurano le condizioni meteorologiche estreme, le gravi calamità naturali e le gravi crisi sanitarie, nonché la colpa del passeggero e il comportamento di terzi. Gli scioperi del personale sono esplicitamente esclusi dall’elenco delle circostanze che esonerano il vettore dal risarcimento. Di conseguenza, in questi casi, il vettore resta tenuto a pagare il risarcimento.

Obbligo di assistenza e di rimborso per i biglietti cumulativi

In caso di ritardo di 60 minuti o più, i passeggeri hanno diritto all'assistenza sotto forma di pasti, bevande e, se necessario, sistemazione in hotel. A differenza del regolamento del 2007, la durata della sistemazione in albergo è limitata a un massimo di tre notti se il ritardo o la cancellazione sono dovuti a cause di forza maggiore.

Ci sono novità anche per quanto riguarda l’acquisto di “biglietti cumulativi”, inteso come viaggi che comprendono una o più coincidenze acquistate nell'ambito di un'unica prenotazione. Mentre in precedenza non era chiaro in che misura tali biglietti cumulativi sarebbero stati inclusi nel calcolo del rimborso, del proseguimento del viaggio e dell'indennizzo per ritardo, il nuovo regolamento stabilisce la regola che, se non diversamente e chiaramente comunicato, per i viaggi con una o più coincidenze, i biglietti per le successive coincidenze sono considerati biglietti cumulativi e quindi devono essere automaticamente inclusi nel calcolo della richiesta di indennizzo.

Una nuova aggiunta riguarda anche i venditori di biglietti o i tour operator. Se questi fornitori combinano più biglietti con un unico contratto, possono essere ritenuti responsabili del rimborso dell'importo totale pagato oltre al risarcimento.

Le novità previste dal regolamento per i passeggeri con ridotta mobilità

Il  nuovo regolamento introduce anche alcune disposizioni tra cui quelle relative ai passeggeri con disabilità o con mobilità ridotta. L’obiettivo delle normativa è facilitare l'accesso al trasporto ferroviario e agevolare gli spostamenti in treno senza barriere introducendo modifiche, seppur minime:

  • è esplicitamente prevista la possibilità di avere un accompagnatore personale e un cane da assistenza;
  • il termine di preavviso, entro il quale deve essere notificata la necessità di assistenza, è stato ridotto da 48 a 24 ore;
  • è stata inserita la possibilità per gli Stati membri di rendere obbligatoria la creazione di sportelli unici per le persone con disabilità o a mobilità ridotta.

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