Novità per l’Rc professionale
23 dic 2015 | 2 min di lettura
Novità per l’Rc sanitaria professionale
Si torna a parlare di assicurazioni sanitarie e responsabilità professionale. La commissione Affari Sociali della Camera, infatti, ha di recente approvato un innovativo emendamento (l’8.50) al disegno di legge relativo alla responsabilità civile, che era stato presentato solamente qualche giorno prima, e che sancisce un grande cambiamento per gli operatori del settore sanitario.
Una delle novità approvate nel nuovo testo redatto prevede quindi l’obbligo per tutti i dipendenti delle strutture ospedaliere, e sanitarie a livello generale, di dotarsi di una copertura Rc professionale individuale. Non solo, questa norma è estesa anche a tutte le situazioni di libera professione e quelle relative alla telemedicina.
Ogni azienda sanitaria dovrà inoltre indicare sul proprio sito internet la compagnia con la quale viene stipulata la polizza ed esplicitare per esteso il contratto assicurativo e le clausole che lo riguardano, il tutto per aumentare la trasparenza di questo processo. Ovviamente l’Ivass (istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) dovrà controllare e vigilare sulle compagnie assicurative che offrono queste specifiche coperture professionali, secondo i criteri impostati da un ulteriore decreto del Ministero dello Sviluppo economico in accordo con il Ministero della Salute.
In parallelo è stato presentato anche l’emendamento 9.50 che sembra essere un ulteriore passo in avanti per proteggere il cittadino, in quanto istituisce un Fondo di garanzia per risarcire tutti coloro che verranno danneggiati da responsabilità sanitaria. Questo fondo sarà tenuto presso la Consap (Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a) e sarà finanziato dalle compagnie assicurative che stipuleranno i contratti di copertura per i danni causati da responsabilità sanitaria, in percentuale ai premi incassati. In questo modo sarà possibile risarcire i consumatori anche se il danno subito fosse di importo maggiore ai massimali previsti dal contratto stipulato dalla struttura sanitaria o dal singolo professionista, ma anche nel caso in cui l’impresa assicuratrice risulti insolvente o in liquidazione coatta.
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